Statuto

Berna Regolamento approvato dall'Assemblea generale dei soci del 26 maggio 2016

Art. I Costituzione e scopo

È costituito a Berna (in conformità degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero) un Comitato della Società Dante Alighieri. Esso ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane, di ravvivare i legami spirituali degli Italiani in Svizzera con la madre patria e di alimentare tra gli Svizzeri l’amore ed il culto per la civiltà italiana.

Art. 2 Attività

Le finalità del Comitato sono conseguite mediante la scuola, i corsi di lingua e di cultura, la biblioteca, le conferenze, manifestazioni artistiche, i premi, le borse di studio, le escursioni culturali ed ogni altra idonea iniziativa.

Art. 3 Soci

Possono far parte del Comitato le persone e gli enti pubblici e privati che accettino il presente statuto e regolamento della Società, indipendentemente da ogni particolare nazionalità, confessione o ideologia politica. I soci si suddividono in ordinari (singoli o con consorte), studenti, sostenitori e benemeriti.

Art. 4 Ammissione

Le domande di ammissione vanno indirizzate al Consiglio direttivo, che decide l'accettazione o meno.

Art. 5

I soci fanno parte del Comitato per l’intero anno sociale ed il loro impegno s’intende tacitamente rinnovato, se non viene disdetto, per iscritto, entro il mese di dicembre.

Art. 6 Decadenza

La decadenza dalla qualità di socio può essere dichiarata per morosità, per indegnità e per atti in contrasto con i fini della Società. Essa viene decisa dal Consiglio direttivo, ma il socio ha diritto di appellarsi all’assemblea.

Art. 7 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari del Comitato sono costituiti dai contributi dei soci, dai proventi della scuola e dalle manifestazioni e da eventuali offerte di privati.

Art. 8 Quote

Le quote sociali sono proposte, di anno in anno, dal Consiglio direttivo e fissate dall’assemblea. Esse vanno versate, di regola, entro i primi sei mesi dell’anno e, dai soci nuovi, entro tre mesi dall’ammissione. In seguito al versamento della quota sociale, ogni socio avrà diritto agli sconti per i viaggi culturali e per quanto stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 9 Assemblea

Il Comitato si riunisce in Assemblea ordinaria, una volta l’anno, entro il 31 maggio, e, in Assemblea straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata. Le riunioni dell’Assemblea vengono annunciate ai soci con invito personale, con preavviso di un mese.

Art. 10 Elezioni

L’Assemblea ordinaria dei soci provvede all’elezione da 5/7 Consiglieri e, con altra votazione, del Presidente e di due o tre revisori dei conti. Essa ha facoltà di conferire a persone benemerite il titolo di Presidente o di Consigliere onorario. I membri del Consiglio direttivo e i revisori dei conti rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 11 Deliberazioni

Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando ottengono la metà più uno dei voti dei soci presenti. La maggioranza dei due terzi dei votanti è invece necessaria per le modifiche al regolamento, per l’eventuale scioglimento del Comitato e per decidere dell’esclusione o meno di un socio che abbia fatto ricorso.

Art. 12 Votazioni

Le votazioni vengono fatte, di regola, per alzata di mano, a meno che un quinto dei soci presenti richieda il voto segreto.

Art. 13 Incarichi

Il Comitato è diretto ed amministrato da un Consiglio direttivo composto di un presidente e da 5/7 Consiglieri.
Il Consiglio stesso nomina uno o due vice-presidenti, il segretario ed il tesoriere. Ha inoltre facoltà di distribuire altre cariche. Potranno essere chiamati a far parte del Consiglio direttivo, ma solo con voto consultivo, i membri onorari del Comitato.

Art. 14 Competenze

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o di chi ne fa le veci. Le sue deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno la metà dei membri effettivi ed ottengono almeno la metà più uno dei voti.
In caso di parità dei voti, la decisione spetta al Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a giustificare la loro eventuale assenza dalle riunioni. La corrispondenza del Consiglio dovrà portare la firma del Presidente o di chi ne fa le veci, mentre le operazioni finanziarie saranno eseguite dal Presidente o dal tesoriere.

Art. 15 Completamento del Consiglio

Quando il numero dei membri del Consiglio direttivo sia ridotto a meno di cinque, il Consiglio stesso convocherà un’Assemblea straordinaria dei soci per l’elezione dei membri mancanti.

Art. 16 Patrimonio

Il patrocinio del Comitato deve essere impiegato per gli scopi per cui è stato costituito e nessuno può appropriarsene.

Art. 17 Scioglimento

In caso di scioglimento del Comitato, i beni patrimoniali dello stesso devono essere messi a disposizione di un ente o società di Berna che abbiano le stesse finalità della Dante della città.

Art. 18 Validità

Il presente Statuto-regolamento del Comitato di Berna è stato approvato dall’assemblea ordinaria dei soci del 26 maggio 2016 e sostituisce quello in data 24 febbraio 1984.



Berna, maggio 2016